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La sicurezza sul lavoro PDF Stampa E-mail

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 I CORSI DI FORMAZIONE

 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

 

L'Associazione, tramite la propria società Ascom Servizi srl, organizza numerosi corsi pomeridiani previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 con regolare cadenza, quali: 

TIPOLOGIA CORSI
COSTI
Corso per responsabile della sicurezza  (16 ore)
€ 200 + iva soci Ascom, € 300 + iva  non soci Ascom
Corso per addetto al pronto soccorso (12 ore) gr. B e C
€ 150 + iva soci Ascom, € 250 + iva non soci Ascom
Aggiorn. triennale corso addetto al p. soccorso (4 ore)
€ 70 + iva soci Ascom, € 100 + iva non soci Ascom
Corso per addetto antincendio rischio basso (4 ore) € 70 + iva soci Ascom, € 100 + iva non soci Ascom
Corso per addetto antincendio rischio medio (8 ore)  € 100 + iva soci Ascom, € 150 + iva non soci Ascom
Corso per rappresentante dei lavoratori (32 ore) € 350 + iva soci Ascom, € 450 + iva non soci Ascom

                                                                              
Per l'adesione ai corsi è sufficiente compilare la scheda di adesione ai corsi e restituirla al più presto.

 


PER SAPERNE DI PIU'

Campo di applicazione

Il Decreto si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, indipendentemente dall’attività svolta e dal numero dei dipendenti, e a tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Principali adempimenti

Il primo adempimento è rappresentato dalla nomina del “responsabile della sicurezza” qualora frequenti un corso di formazione di durata che varia da un minimo di 16 a un massimo di 48  ore di lezione, con successivi aggiornamenti ai quali sono sottoposti anche i datori di lavoro che si sono “autonominati” entro il 31 dicembre 1996. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi), ruolo che può essere ricoperto anche dal datore di lavoro,

Successivamente a questo primo adempimento, il datore di lavoro elabora, in data certa, il documento di valutazione dei rischi o, nel caso di aziende che occupano fino a 10 addetti, il documento di autocertificazione, nel quale dichiara l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Il datore di lavoro, inoltre, nomina uno più addetti incaricati di gestire le emergenze antincendio (addetti alla squadra antincendio) e di primo soccorso (addetti al primo soccorso ed all’assistenza medica di emergenza).

Gli addetti al primo soccorso (nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il ruolo lo può ricoprire anche il datore di lavoro) devono ricevere adeguata formazione prevista in 12 o 16 ore di lezione (dipende dal tipo di attività) ed il corso, per la parte pratica di 4 ore, va ripetuto ogni 3 anni).

In particolare, le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno, devono frequentare il corso di 16 ore di lezione, per le altre aziende il corso è articolato in 12 ore di lezione.

Contestualmente alla nomina degli addetti, il datore di lavoro classifica la propria impresa in base al rischio incendio, che può essere basso, medio o elevato, sottoponendo gli addetti designati a formazione rispettivamente di 4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio) e 16 ore (rischio elevato).

Anche per l’addetto antincendio, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il ruolo può essere ricoperto dallo stesso datore di lavoro.

Ulteriore passaggio è la nomina del medico competente, nei casi in cui i lavoratori o ad essi equiparati  siano sottoposti ai rischi da videoterminale, da movimentazione manuale dei carichi, da agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni e mutageni, da esposizione ad amianto,  rumore e vibrazioni, radiazioni ottiche, campi elettromagnetici, atmosfere esplosive

In presenza di uno di questi rischi, il datore di lavoro sottopone i dipendenti esposti a visite mediche periodiche, attestanti l’idoneità alla mansione.

Infine, all’interno di tutte le imprese con dipendenti, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale il datore di lavoro deve far frequentare un corso di formazione di minimo 32 ore di lezione.

Il Testo Unico ha, in alternativa, istituito la figura del rappresentante per la sicurezza territoriale, che viene previsto nelle aziende nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori.

Sanzioni

Alcuni esempi: il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi, che la effettua in maniera non conforme o che non provveda alla nomina del responsabile del servizio diprevenzione e protezione dei rischi è punito con l’ammenda da 5.000 a 15.000 Euro e con l’arresto da 4 a 8 mesi; qualora non rediga il documento di valutazione dei rischi è punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 Euro; in caso di mancata designazione degli addetti antincendio e primo soccorso con l’ammenda da 800 a 3.000 Euro e con l’arresto da 2 a 4 mesi

Questi sono solo alcune delle priorità alle quali le imprese devono attenersi, rimandando ad una visita presso i consulenti dell’Ascom per una analisi più specifica delle esigenze aziendali.
 

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