|
E’ stata recentemente sottoscritta un’apposita Convenzione fra l’INPS e la F.I.T. (Federazione italiana tabaccai - Confcommercio) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio i servizi inerenti la gestione dei buoni per l’espletamento del lavoro occasionale di tipo accessorio (“voucher”).
Dallo scorso 17 maggio 2010, pertanto, il servizio per la vendita e la riscossione dei predetti buoni lavoro sarà attivo anche presso i tabaccai aderenti all’operatore informatico-finanziario individuato dalla stessa Federazione ed interesserà circa tremila rivendite su tutto il territorio nazionale.
Il datore di lavoro acquista presso il rivenditore autorizzato, individuabile mediante apposita vetrofania, i voucher, ai quali viene attribuito un codice identificativo da parte della procedura centralizzata Inps. Prima di iniziare la prestazione lavorativa, il datore di lavoro, al fine di consentire la riscossione da parte del prestatore ed il corretto accredito dei contributi, è comunque tenuto ad effettuare la comunicazione di inizio attività, avvalendosi dei seguenti canali:
- Contact Center INPS-INAIL numero telefonico 803164;
- sito www.inps.it, attivando la connessione alla pagina Lavoro Occasionale ;
- sede Inps di competenza.
La riscossione dei voucher può essere effettuata, da parte del lavoratore, a partire dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale accessorio, esibendo la propria tessera sanitaria, ai fini della verifica del codice fiscale.
Nel caso in cui i buoni lavoro non risultino pagabili, per mancata registrazione dei dati del lavoratore o altro, quest’ultimo dovrà rivolgersi alla competente sede Inps, tenendo presente che la riscossione dei voucher è possibile entro un anno a decorrere dal giorno dell’emissione.
|